Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende modificare le disposizioni del codice di procedura penale e della legge 10 aprile 1951, n. 287, relative alla presenza dei giudici popolari nelle corti di assise.
      Giova evidenziare che, a norma dell'articolo 102, secondo comma, della Costituzione, i cittadini idonei estranei alla magistratura sono chiamati a integrare la composizione degli organi giudiziari specializzati; essi non si limitano ad assistere i giudici togati nella decisione, ma entrano a far parte del collegio giudicante con pienezza di poteri, distinguendosi dai giudici togati soltanto per status.
      La legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni, recante «Riordinamento dei giudizi di assise», all'articolo 5 stabilisce che magistrati e giudici popolari costituiscono un collegio a tutti gli effetti.
      Inoltre, l'articolo 40 della stessa legge dispone per le corti di assise che la compilazione della sentenza compete al presidente del collegio o all'altro magistrato soltanto «di regola», lasciando intendere che essa può essere affidata anche a uno dei giudici popolari.
      A tal fine è di esempio il sistema statunitense, che prevede una larga partecipazione dei cittadini alla gestione della giustizia e concede agli stessi l'opportunità di essere giudicati da una giuria popolare, quindi secondo il senso comune, garantendo la presenza di un giudice togato chiamato a vigilare solo sulla correttezza e sulla legittimità della decisione finale. Il compito del giudice è, in definitiva, quello di assecondare la discrezionalità della giuria, mantenendosi assolutamente neutrale.
      La presente proposta di legge ha lo scopo di promuovere, in ossequio a quanto stabilito dall'articolo 102 della Costituzione, per i reati di maggiore allarme sociale, una maggiore partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia.

 

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